Concessione del Patrocinio

Il Parco concede il proprio patrocinio ad iniziative che si svolgono prevalentemente all’interno del territorio del Parco ed in subordine anche in quello dei Comuni dell’area naturale protetta, ma sempre e comunque a condizione che riguardino gli interessi generali del Parco ed in particolare la sua promozione economica e sociale. Si ricorda che la concessione del patrocinio è subordinata a all’acquisizione, ai sensi dell’art. 13 della L. 394/2001 e smi e dell’art. 13 della L. 134/2012 e s.m.i, il parere di competenza autorizzativo dell’Ente Parco previsto dalla vigente normativa, qualora l’evento implichi interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica che coinvolgono aree comprese all’interno del perimetro dell’Area Naturale Protetta e nel caso fosse prevista l’installazione di strutture temporanee, oltre agli altri pareri interprocedurali previsti dalla legge; in quanto la concessione del patrocinio non assolve all’obbligo di permessi, autorizzazioni o prescrizioni similari, derivanti dalla normativa in vigore. 

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